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Se al primo incontro di mediazione si presenta solo l’avvocato di parte e non la parte medesima, può considerarsi assolta la condizione di procedibilità? E che tipo di procura deve conferire la parte al proprio difensore per essere sostituito in mediazione?
Commento a sentenza della III Sezione Civile della Corte di Cassazione, n. 18068 del 9 maggio 2019 e depositata il 5 luglio 2019
di Armando Pasqua
La Cassazione torna a pronunciarsi in tema di mediazione obbligatoria a pochi mesi di distanza dalla sentenza 8473 del 7 marzo 2019 con la quale aveva provveduto all’enunciazione di princìpi di diritto che indirizzassero gli interpreti e i Tribunali. La sentenza in commento si pone in sostanziale continuità con la precedente, richiamandone i dicta e difendendone i contenuti.
Secondo gli Ermellini, nelle mediazioni a carattere obbligatorio, la parte deve partecipare personalmente al primo incontro e agli incontri successivi assistita da un avvocato (cfr. art. 8, primo comma, terzo periodo, d. lgs. 28/2010); ciononostante, ammette la facoltà in capo alla parte di farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale purché questi sia munito di procura speciale sostanziale. Infine, la condizione di procedibilità può considerarsi avverata qualora, al termine della presentazione della procedura da parte del mediatore, una o entrambe le parti manifestino la loro indisponibilità di procedere oltre.
In particolar modo, ai fini della definizione del caso di specie, viene precisato che non è sufficiente la mera procura alle liti per essere rappresentati in mediazione, essendo piuttosto necessaria una procura speciale sostanziale, che tuttavia non rientra nei poteri di autentica del difensore.
In sostanza, la linea interpretativa intrapresa dalla Corte di legittimità in materia di mediazione obbligatoria e sue peculiarità tende ad essere mantenuta e difesa, nonostante le altrettanto recenti pronunce discordanti di giudici di merito.