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Mediazione e assegno divorzile – convegno del 7 maggio


Il 7 maggio, nell’Aula Magna del Tribunale di Torino, si è tenuto un importante convegno in tema di diritto di famiglia, alla presenza di illustri relatori, tra i quali il Presidente della sezione famiglia del Tribunale di Torino, dott. Castellani, il Presidente della IX sezione (famiglia) del Tribunale di Milano, Dott.ssa Cattaneo, e il Presidente della sezione famiglia del Tribunale di Marsala, Dott. Ruvolo.

Tra i temi trattati, merita un particolare cenno quello relativo all’assegno di divorzio e ai criteri di determinazione alla luce della sentenza delle Sezioni unite del luglio 2018. I relatori, in base alla consolidata esperienza, hanno avuto il pregio di affrontare il problema con un taglio estremamente pratico, alternando l’interpretazione dei principi normativi e giurisprudenziali con il richiamo a casi concreti; da questi è emersa una nuova prospettiva di applicazione del criterio assistenziale, compensativo e perequativo (e per certi versi risarcitorio, funzionale alla determinazione dell’an e quantum dell’assegno).

La complessità del tema, la varietà delle situazioni e la molteplicità di ipotesi di soluzione che sottendono una istruttoria “appesantita”, ritengo possano indurre avvocati e magistrati a individuare la mediazione civile come strumento per consentire alle parti di negoziare, in buona fede e con l’ausilio di un mediatore esperto, proprio la determinazione effettiva, ragionata e condivisa dell’assegno di divorzio. Gli avvocati, infatti, dovrebbero prendere coscienza del fatto che la mediazione offre la possibilità di raggiungere una intesa preventiva, con soddisfazione dell’interesse sostanziale dei clienti, che costituiscono parte attiva del procedimento, da trasfondere poi in un ricorso congiunto da presentare in Tribunale. I magistrati, per altro verso, dovrebbero cogliere l’opportunità di utilizzare la mediazione delegata, proprio al fine di consentire alle parti di evitare una istruttoria complicata ed emotivamente pesante, consentendo loro, all’esito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. se non prima, di riconoscersi una reciproca legittimazione fuori dal Tribunale, per negoziare un’intesa con i rispettivi legali ed il mediatore, da recepire in causa come presupposto per una sentenza pronunciata su conclusioni condivise dalle parti.