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La diminuzione del petitum non è sufficiente per escludere la ripetizione delle spese di mediazione
Commento a ordinanza della III Sezione Civile della Corte di Cassazione, n. 12712 del 14 maggio 2019
di Armando Pasqua
Nell’ordinanza n. 12712/2019 della Corte di Cassazione, viene puntualizzato che la diminuzione – seppur significativa – del petitum, non può integrare la fattispecie di grave ed eccezionale ragione nei termini prescritti dal d. lgs. 28/2010, tale da giustificare l’esclusione della refusione delle spese di mediazione.
Nel caso di specie, il ricorrente resiste alla decisione di secondo grado con ricorso articolato su quattro motivi, con il terzo dei quali lamentava l’erroneità della sentenza di secondo grado sulla domanda di rimborso spese della procedura di mediazione.
Il secondo comma dell’art. 13 del d. lgs. 28/2010, rubricato “spese processuali”, prevede che “quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente”.
Dunque, la conditio per escludere la ripetizione delle spese di mediazione, è la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, e secondo la Suprema Corte tale condizione non può essere inquadrata nella diminuzione del petitum – come ha erroneamente ritenuto la Corte d’Appello di Torino –, poiché trattasi di un evento “alquanto frequente quale esito dei giudizi”.
Per questi motivi, la Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al motivo in esame, condannando la controricorrente compagnia assicuratrice alla refusione delle spese di mediazione alla parte parzialmente vincitrice.