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MEDIAZIONE DELEGATA: IL TENTATIVO DEVE ESSERE EFFETTIVO


Il Tribunale di Firenze si distacca dalla pronuncia di Cassazione 8473/2019

Commento a sentenza Tribunale di Firenze, 8 maggio 2019

di Armando Pasqua

Il Tribunale di Firenze, con la sentenza dell’8 maggio 2019, ha fornito una ricostruzione dell’istituto della mediazione sostanzialmente contrapposta a quella operata dalla Corte di Cassazione, pronunciatasi il 27 marzo 2019 con la sentenza n. 8473, con la quale venivano sanciti princìpi di diritto del seguente tenore:

  1. nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d. lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore”;
  2. nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che lo assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale”;
  3. la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre”.

Proprio su quest’ultimo punto è incentrata la pronuncia del giudice fiorentino, con la quale si è avuto modo di ribadire l’orientamento maggiormente recepito dalla giurisprudenza di merito in tema di assolvimento della condizione di procedibilità in mediazione: fermo che il primo incontro ha natura “bifasica”, è cioè caratterizzata non soltanto da una fase informativa ma anche da una successiva – e senza soluzione di continuità – di mediazione effettiva, il dettato normativo non fa alcuna distinzione tra mediazione obbligatoria ex lege ed ex officio quanto all’avveramento della condizione di procedibilità, poiché in entrambe le fattispecie essa deve considerarsi assolta quando il primo incontro si sia concluso senza accordo, purché, si ribadisce, vi sia stata una mediazione effettiva, non rilevando l’assenza di “volontà” – da non confondersi con il concetto di “possibilità” – in capo alle parti di non procedere oltre.