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Corso Re Umberto n.77, Torino
Il Tribunale di Firenze si distacca dalla pronuncia di Cassazione 8473/2019
Commento a sentenza Tribunale di Firenze, 8 maggio 2019
di Armando Pasqua
Il Tribunale di Firenze, con la sentenza dell’8 maggio 2019, ha fornito una ricostruzione dell’istituto della mediazione sostanzialmente contrapposta a quella operata dalla Corte di Cassazione, pronunciatasi il 27 marzo 2019 con la sentenza n. 8473, con la quale venivano sanciti princìpi di diritto del seguente tenore:
Proprio su quest’ultimo punto è incentrata la pronuncia del giudice fiorentino, con la quale si è avuto modo di ribadire l’orientamento maggiormente recepito dalla giurisprudenza di merito in tema di assolvimento della condizione di procedibilità in mediazione: fermo che il primo incontro ha natura “bifasica”, è cioè caratterizzata non soltanto da una fase informativa ma anche da una successiva – e senza soluzione di continuità – di mediazione effettiva, il dettato normativo non fa alcuna distinzione tra mediazione obbligatoria ex lege ed ex officio quanto all’avveramento della condizione di procedibilità, poiché in entrambe le fattispecie essa deve considerarsi assolta quando il primo incontro si sia concluso senza accordo, purché, si ribadisce, vi sia stata una mediazione effettiva, non rilevando l’assenza di “volontà” – da non confondersi con il concetto di “possibilità” – in capo alle parti di non procedere oltre.