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Ecco i tre princìpi della Suprema Corte
Commento a sentenza Corte di Cassazione, 7 marzo 2019, n. 8473
di Armando Pasqua
Dopo parecchi anni dalla reintroduzione nel nostro ordinamento del meccanismo di obbligatorio esperimento della mediazione in determinate materie – avvenuto con il d. l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98 –, la Corte di Cassazione si è ora espressa sulle questioni più “spinose” del procedimento di mediazione.
Questi gli obiter dicta contenuti nella sentenza:
Di fatto, la sentenza in esame si pone in evidente contrasto con la giurisprudenza di merito maggioritaria, che nel corso degli anni ha sempre sostenuto – specialmente con riguardo alla mediazione di tipo obbligatorio e quella delegata dal giudice – la necessaria comparizione delle parti in mediazione a partire dal primo incontro e per tutta la durata del procedimento, con ciò escludendo tout court la possibilità di farsi rappresentare da un terzo, considerando la natura dell’attività mediatoria di tipo strettamente personale e dunque non delegabile.
Infine, la Cassazione ha ritenuto sufficiente la mera comparizione delle parti – e finanche dei loro rappresentanti – al primo incontro e un loro rifiuto espresso al mediatore ad intraprendere l’attività di mediazione vera e propria per considerare assolta la condizione di procedibilità.