Indirizzo
Corso Re Umberto n.77, Torino
La mancata partecipazione è condizione per applicare la sanzione pecuniaria
Commento a ordinanza della IX Sezione Civile del Tribunale di Roma, 26 giugno 2018
di Armando Pasqua
Il giudice della IX sez. civ. del Tribunale di Roma rileva che dal comma 4 bis dell’art. 8 del d. lgs. 28/2010 si desume l’obbligo di partecipazione in capo a tutte le parti – nel caso di specie, creditore opposto e debitore opponente – al procedimento di mediazione, e che l’assenza e il rifiuto ingiustificato costituiscono condotte omissive equivalenti sotto il profilo della applicazione della sanzione prevista dal comma 4 bis medesimo, in quanto entrambe considerate idonee a “frustrare la stessa possibilità di tentare la mediazione”.