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Il Tar Abruzzo annulla la norma impugnata
Commento a sentenza della I Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Abruzzo, 13 marzo 2017, n. 98
di Armando Pasqua
Dopo aver aderito alla mediazione avviata da un privato, il procuratore speciale dell’Asl di Pescara dichiara di non voler proseguire ulteriormente nella procedura, con conseguente redazione di verbale negativo da parte del mediatore.
Il privato, allora, propone ricorso al Tar, impugnando il regolamento dell’organismo di mediazione della Camera di Commercio di Pescara (presso il quale aveva avviato la procedura) nella parte in cui prevede che “nel caso in cui le parti decidano, nel corso del primo incontro, di non proseguire, il procedimento si conclude con un verbale di mancato accordo sulla prosecuzione del procedimento. In detto verbale si dà atto delle presenze e della volontà di proseguire con il tentativo di mediazione” e nella parte in cui si stabilisce che “in caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti il mediatore non può formulare la proposta”.
Le disposizioni appena richiamate, lamenta il ricorrente, risultano in contrasto con quanto previsto dall’art. 11, primo comma, d. lgs. 28/2010, a mente del quale “se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13”.
I giudici del Tar ritengono il ricorso manifestamente fondato con riferimento all’azione di annullamento di quelle parti del regolamento in conflitto con le disposizioni del decreto legislativo; infatti, “la disposizione di fonte primaria”, si legge in sentenza, “conformemente alla funzione attiva e deflattiva della mediazione – non limitata cioè ad una mera ricognizione dell’attività delle parti – prevede che il mediatore possa formulare una propria proposta anche in assenza di un accordo delle parti”.
Dunque, il combinato disposto delle norme del regolamento impugnato, hanno privato la parte che aveva avviato la mediazione della chance di ottenere dal mediatore una proposta di conciliazione.