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Rimessa alle Sezioni Unite la decisione del quesito
Commento all’ordinanza della III Sezione Civile della Corte di Cassazione, n. 18741 del 12 luglio 2019
di Armando Pasqua
Con l’ordinanza interlocutoria n. 18741 del 12 luglio 2019 la III sez. civ. della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la risoluzione della questione attinente all’individuazione della parte di un giudizio monitorio sulla quale grava l’onere di attivare il procedimento di mediazione.
Ai sensi del quarto comma dell’art. 5 del d. lgs. 28/2010, al procedimento di ingiunzione e finanche al giudizio di opposizione non può applicarsi la disciplina contenuta nei precedenti commi 1 bis e 2; ovverossia, non è previsto l’obbligatorio esperimento del tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità della domanda e il giudice non può demandare alle parti tale obbligo fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
Considerato che i provvedimenti appena richiamati rappresentano una mera eventualità, il Collegio rileva che il procedimento di mediazione potrebbe, in concreto, non essere mai instaurato nell’ambito dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, data la mancanza di una disposizione normativa, i giudici della terza sezione si interrogano su quale parte, debitore opponente o creditore opposto, abbia l’onere di depositare l’istanza di mediazione a seguito della delega giudiziale in tal senso.
Per rispondere al quesito, gli Ermellini individuano due opzioni connesse alle conseguenze negative dell’improcedibilità che si ripercuotono sulla parte – debitore opponente o creditore opposto – a causa della mancata proposizione dell’istanza, nonostante il termine assegnato dal giudice.
La prima opzione si fonda, sostanzialmente, sulla pronuncia della Corte di Cassazione n. 24629 del 3 dicembre 2015, in cui si sostiene il seguente ragionamento: se è vero che l’interesse ad instaurare il giudizio a cognizione piena è esclusivamente in capo all’opponente – dato che in caso di mancata opposizione o di estinzione del processo il decreto ingiuntivo acquisterebbe esecutorietà divenendo cosa giudicata –, e se è altrettanto vero che l’intenzione del legislatore con riguardo al contenzioso civile è di tipo deflattivo, osteggiando, quindi, la soluzione più dispendiosa del giudizio di merito, allora, in virtù del principio costituzionale di ragionevole durata del processo – oltre che di ragioni proprie del procedimento monitorio ispirate ad efficienza ed economia processuale –, l’onere di avviare la procedura di mediazione grava precisamente sul debitore opponente.
La seconda opzione, invece, muove dalla considerazione che la lettera della norma dell’art. 5 attribuisce alla parte che voglia agire in giudizio l’onere di proporre l’istanza di mediazione come condizione di procedibilità, quindi, nel caso di specie, tale onere graverà sul creditore ingiungente in qualità di attore in senso sostanziale. Inoltre, si legge nella sentenza, l’accesso alla mediazione non può tradursi in una perdita della possibilità di accedere alla giurisdizione ordinaria, per cui, se l’onere in questione non gravasse sul creditore opposto, sarebbe sufficiente la sua inattività per rendere improcedibile la domanda prodromica al giudizio a cognizione piena, con la conseguenza di ottenere contestualmente l’esecutività ed immutabilità del decreto ingiuntivo e venendo così a comprimere, in definitiva, il diritto di agire in giudizio del debitore opponente, tutelato dall’art. 24 Cost.
La sussistenza di valide ragioni tecniche a supporto di entrambe le opzioni prospettate e la particolare importanza della questione di massima, hanno indotto il Collegio a richiedere l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.